Art. 3

Limitazioni ufficiali di movimento

In vigore dal 31 mar 2006
Limitazioni ufficiali di movimento 1.   Le limitazioni ufficiali di movimento presentate dagli Stati membri di cui all’allegato sono approvate. Esse si applicano alle aziende che ricevono ovini o caprini, oppure sperma, embrioni e ovuli di ovini o caprini, in cui: a) animali, sperma, embrioni e ovuli provengono da altri Stati membri non elencati nell’allegato o da paesi terzi; e b) nello Stato membro o nel paese terzo di spedizione di cui alla lettera a), lo scrapie è stato confermato nei tre anni precedenti o successivi la data di invio degli animali, dello sperma, degli embrioni e degli ovuli. 2.   Le limitazioni ufficiali di movimento di cui al paragrafo 1 non si applicano se si ricevono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, o sperma, embrioni e ovuli da un donatore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.
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