Art. 2
Garanzie addizionali relative alle aziende
In vigore dal 31 mar 2006
Garanzie addizionali relative alle aziende
1. Gli ovini e caprini destinati agli Stati membri di cui all’allegato, provenienti da altri Stati membri non elencati nell’allegato o da paesi terzi, devono aver vissuto fin dalla nascita ininterrottamente in aziende che abbiano soddisfatto le condizioni che seguono per almeno sette anni prima della data di spedizione degli animali stessi:
a)
non sia stato confermato alcun caso di scrapie;
b)
non sia stata messa in atto alcuna misura di eradicazione a causa dello scrapie;
c)
le aziende non abbiano compreso animali identificati come a rischio di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.
2. Gli ovini e caprini destinati agli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento, provenienti da altri Stati membri elencati in tale allegato, devono essere stati tenuti in aziende in cui nessun ovino e caprino sia stato sottoposto alle limitazioni ufficiali di movimento a causa delle TSE ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, per almeno sette anni prima della data di spedizione degli animali in questione.
3. Sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini destinati agli Stati membri di cui all’allegato devono essere ottenuti da donatori tenuti ininterrottamente fin dalla nascita in aziende che soddisfino le condizioni di cui:
a)
al paragrafo 1, se provenienti da altri Stati membri non elencati nell’allegato o da paesi terzi; o
b)
al paragrafo 2, se provenienti da altri Stati membri elencati nell’allegato.
Storico versioni
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