Art. 27

In vigore dal 15 mar 2006
Il regolamento (CE) n. 2135/98 è modificato come segue: 1. All', paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «1. a) Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 (*3), i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85. (*3)   GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.»;" 2. All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente entro il ventesimo giorno dopo il giorno di pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006.»
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Art. 27 Regolamento (UE) 2006/561 — Testo vigente | Portale Normativo