Art. 25

In vigore dal 15 mar 2006
1.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione: a) procede all'esame dei casi in cui sussistono differenze nelle modalità di attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare sui periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo; b) chiarisce le disposizioni del presente regolamento al fine di favorire un approccio comune. 2.   Riguardo ai casi di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta una decisione in merito ad un approccio raccomandato, in applicazione della procedura di cui all', paragrafo 2. Essa comunica la propria decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.
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