Art. 22

In vigore dal 15 mar 2006
1.   Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del relativo controllo. 2.   Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano periodicamente le informazioni disponibili concernenti: a) le violazioni delle disposizioni del capo II commesse da non residenti e le eventuali sanzioni applicate; b) eventuali sanzioni applicate da uno Stato membro ai propri residenti per tale genere di violazioni commesse in altri Stati membri. 3.   Gli Stati membri inviano periodicamente informazioni pertinenti sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del presente regolamento alla Commissione, che mette tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri in forma elettronica. 4.   La Commissione facilita il dialogo tra gli Stati membri in materia di interpretazione e applicazione nazionali del presente regolamento per il tramite del comitato di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:561:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Regolamento (UE) 2006/561 — Testo vigente | Portale Normativo