Art. 8
Validità, accettazione e riconoscimento dei certificati
In vigore dal 15 feb 2006
Validità, accettazione e riconoscimento dei certificati
1. Il documento di conformità è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio. Il certificato di gestione della sicurezza è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio.
2. In caso di rinnovo del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza si applicano le pertinenti disposizioni della parte B del codice ISM.
3. Gli Stati membri accettano i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza o i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati dall'amministrazione di ogni altro Stato membro o da un organismo riconosciuto che agisce per conto di tale amministrazione.
4. Gli Stati membri accettano i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza e i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati da o per conto delle amministrazioni di paesi terzi.
Tuttavia, per le navi che effettuano un servizio di linea marittimo, gli Stati membri interessati verificano, o fanno verificare per loro conto, con ogni mezzo appropriato, che i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza, i certificati di gestione della sicurezza provvisori, rilasciati per conto delle amministrazioni di paesi terzi, siano conformi al codice ISM, salvo che essi siano stati rilasciati dall'amministrazione di uno Stato membro o da un organismo riconosciuto.
Storico versioni
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