Art. 10

Relazioni

In vigore dal 15 feb 2006
Relazioni 1.   Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione ogni due anni sull'attuazione del presente regolamento. 2.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, elabora un modello armonizzato per tali relazioni. 3.   La Commissione, con l'ausilio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, prepara entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni degli Stati membri una relazione consolidata sull'attuazione del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
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