Art. 7
Deroghe
In vigore dal 15 feb 2006
Deroghe
1. Lo Stato membro che giudica difficoltosa nella pratica l'osservanza da parte delle società dei punti 6, 7, 9, 11 e 12 della parte A del codice ISM per determinate navi o per categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali in tale Stato membro, può derogare in tutto o in parte a dette disposizioni adottando misure che garantiscano un equivalente raggiungimento degli obiettivi del codice.
2. Lo Stato membro può stabilire, per le navi e le società nei cui confronti è stata adottata una deroga ai sensi del paragrafo 1, procedure alternative di certificazione e verifica, se giudica difficoltoso nella pratica applicare le prescrizioni di cui all'.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e, se applicabile, al paragrafo 2 si applica la procedura seguente:
a)
lo Stato membro notifica alla Commissione la deroga e le misure che intende adottare;
b)
se entro sei mesi dalla notifica è deciso, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, che la deroga proposta non è giustificata o che le misure proposte sono insufficienti, detto Stato membro è tenuto a modificare o ad astenersi dall' adottare le disposizioni proposte;
c)
lo Stato membro pubblica le misure adottate con un riferimento diretto al paragrafo 1 e, se applicabile, al paragrafo 2.
4. A seguito di una deroga concessa ai sensi del paragrafo 1 e, se applicabile, del paragrafo 2, lo Stato membro interessato rilascia un certificato, in conformità dell'allegato II, parte B, punto 5, secondo comma, indicante le limitazioni operative applicabili.
Storico versioni
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