Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 feb 2006
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti tipi di navi e alle società che le gestiscono: a) navi da carico e navi da passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro, che effettuano viaggi internazionali; b) navi da carico e navi da passeggeri che effettuano esclusivamente viaggi nazionali, indipendentemente dalla bandiera; c) navi da carico e navi da passeggeri che operano da o verso porti degli Stati membri, in servizio di linea marittimo, indipendentemente dalla bandiera; d) piattaforme mobili di perforazione che operano sotto l'autorità di uno Stato membro. 2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di navi né alle società che le gestiscono: a) navi da guerra e navi destinate al trasporto truppe e altre navi di proprietà od esercite da uno Stato membro ed utilizzate esclusivamente per un servizio governativo non commerciale; b) navi senza propulsione meccanica, navi di legno di costruzione rudimentale, navi da diporto e imbarcazioni da diporto, salvo che siano o vengano in futuro dotate di equipaggio e trasportino più di dodici passeggeri a fini commerciali; c) navi da pesca; d) navi da carico e piattaforme mobili di perforazione aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate; e) navi da passeggeri diverse dai traghetti da passeggeri ro-ro, nei tratti di mare delle classi C e D come definite nell' della direttiva 98/18/CE.
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