Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 feb 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1)
«codice ISM»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741 (18), come modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000 e riportato nell'allegato I del presente regolamento nella sua versione aggiornata;
2)
«organismo riconosciuto»: un organismo riconosciuto in conformità delle disposizioni della direttiva 94/57/CE;
3)
«società»: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice ISM;
4)
«nave da passeggeri»: una nave, inclusa un'unità veloce, che trasporta più di dodici passeggeri o un'unità sommergibile da passeggeri;
5)
«passeggero»: qualsiasi persona a bordo di una nave che non sia:
a)
il comandante o un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata od occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;
b)
un bambino di età inferiore a un anno;
6)
«unità veloce»: un'unità veloce come definita nella regola X/1.2 della SOLAS nella sua versione aggiornata. Per le unità veloci da passeggeri si applicano le limitazioni di cui all', lettera f), della direttiva 98/18/CE;
7)
«nave da carico»: una nave, inclusa un'unità veloce, che non sia una nave da passeggeri;
8)
«viaggio internazionale»: un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro o dal porto di qualsiasi altro Stato ad un porto situato fuori di detto Stato o viceversa;
9)
«viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro o da un porto a un altro porto dello stesso Stato membro;
10)
«servizio di linea marittimo»: una serie di collegamenti effettuati da una nave in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più punti:
a)
in base a un orario pubblicato; oppure
b)
con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
11)
«traghetto da passeggeri ro-ro»: una nave da passeggeri marittima come definita al capitolo II-1 della SOLAS, nella sua versione aggiornata;
12)
«unità sommergibile da passeggeri»: una nave adibita al trasporto passeggeri che opera principalmente in immersione ed è supportata da un mezzo di appoggio in superficie, ad esempio una nave di superficie o una struttura costiera, per il monitoraggio e per una o più delle seguenti operazioni:
a)
ricarica degli accumulatori;
b)
ricarica di aria compressa ad alta pressione;
c)
ricarica dei sistemi di sopravvivenza;
13)
«piattaforma mobile di perforazione»: un'unità in grado di essere adibita ad operazioni di perforazione ai fini dell'esplorazione o dello sfruttamento di risorse che si trovano al di sotto del fondo marino, come idrocarburi liquidi o gassosi, zolfo o sale;
14)
«stazza lorda»: la stazza lorda di una nave determinata in accordo con la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969 o, per le navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali e la cui stazza lorda non è stata misurata in conformità con detta convenzione, la stazza lorda della nave determinata conformemente ai regolamenti nazionali sulla stazzatura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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