Art. 1
Scopo
In vigore dal 15 feb 2006
Scopo
Scopo del presente regolamento è il rafforzamento della gestione della sicurezza, dell'esercizio in sicurezza delle navi di cui all', paragrafo 1, e della prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto, assicurando la conformità al codice ISM da parte delle società che le gestiscono, mediante:
a)
l'istituzione, l'attuazione e il corretto mantenimento da parte delle società dei sistemi di gestione della sicurezza sia a bordo sia a terra;
b)
il controllo di tali attività da parte delle amministrazioni dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:336:oj#art-1