Art. 5
In vigore dal 8 feb 2006
1. Alle condizioni stabilite nel presente regolamento, gli Stati membri consentono ai fornitori di immettere sul mercato le sementi autorizzate a norma dell’. Essi possono esigere che i fornitori chiedano un’autorizzazione preventiva, che può essere rifiutata qualora:
a)
vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione; oppure
b)
il quantitativo totale per il quale il fornitore chiede l’autorizzazione in conformità della pertinente deroga superi il quantitativo massimo autorizzato dalla Comunità a norma dell’.
2. Lo Stato membro richiedente coordina il lavoro degli altri Stati membri, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non venga superato.
3. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i punti di contatto di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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