Art. 2

In vigore dal 8 feb 2006
1.   Uno Stato membro che incontri difficoltà di approvvigionamento e intenda permettere la commercializzazione temporanea di sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima (di seguito «Stato membro richiedente») presenta alla Commissione una domanda in cui figurino le informazioni di cui all’. Simultaneamente lo Stato membro richiedente informa gli altri Stati membri. Ogni Stato membro designa dei punti di contatto. 2.   Nei 15 giorni successivi alla comunicazione di cui al paragrafo 1, gli altri Stati membri possono notificare alla Commissione e allo Stato membro richiedente: a) un’offerta di sementi disponibili che consenta di superare le temporanee difficoltà di approvvigionamento; oppure b) obiezioni alla commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni delle direttive di cui all’, paragrafo 1. 3.   Le sementi oggetto della richiesta possono essere commercializzate nella Comunità fino al raggiungimento del quantitativo indicato dallo Stato membro richiedente senza essere conformi alle prescrizioni delle direttive di cui all’, paragrafo 1, se entro il periodo fissato nel paragrafo 2 allo Stato membro richiedente e alla Commissione non vengono notificate offerte né obiezioni, oppure qualora vengano formulate offerte che lo Stato membro richiedente e lo Stato o gli Stati membri offerenti concordano nel ritenere inadeguate, a meno che nello stesso periodo di tempo la Commissione non abbia informato lo Stato membro richiedente che la sua domanda è ritenuta ingiustificata. La Commissione comunica le condizioni alle quali la commercializzazione è autorizzata, compresi i quantitativi consentiti, ai punti di contatto designati da ogni Stato membro e le pubblica sul proprio sito web. 4.   Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non possono essere soddisfatte, o se la Commissione ritiene che la domanda non sia giustificata, essa ne informa i punti di contatto designati da ogni Stato membro. La questione è sottoposta all’esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali e, se del caso, viene immediatamente adottata una decisione che approvi o respinga la richiesta a norma della procedura prevista dalle disposizioni di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:217:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo