Art. 1
In vigore dal 8 feb 2006
1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti le richieste di autorizzazione a permettere la commercializzazione temporanea di sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima, presentate dagli Stati membri in conformità:
a)
dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE;
b)
dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE;
c)
dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2002/54/CE;
d)
dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE; e
e)
all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2002/57/CE.
2. Il presente regolamento non si applica alla commercializzazione delle «sementi di base» quali definite nelle direttive di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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