Art. 4

In vigore dal 1 feb 2006
Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine. La comunicazione dei dati suddetti è effettuata mediante il sistema elettronico indicato dalla Commissione.
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