Art. 2
In vigore dal 1 feb 2006
1. Gli importatori possono presentare domande di titoli di importazione alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro.
Essi inseriscono il paese di origine nella casella 8 della domanda di titolo e contrassegnano con una crocetta la parola «sì».
2. All’atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell’impegno ad importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione. L’importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata.
Salvo casi di forza maggiore, se entro il periodo di validità del titolo di importazione l’importazione non è effettuata o è effettuata solo parzialmente, si procede all’incameramento totale o parziale della cauzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:179:oj#art-2