Art. 3
In vigore dal 1 feb 2006
1. Il titolo è rilasciato immediatamente agli interessati che ne facciano richiesta, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.
Nella casella 8 del titolo di importazione è inserito il paese d’origine e la parola «sì» è contrassegnata con una crocetta.
2. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.
Il titolo d’importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.
Storico versioni
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