Art. 3

In vigore dal 1 feb 2006
1.   Il titolo è rilasciato immediatamente agli interessati che ne facciano richiesta, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità. Nella casella 8 del titolo di importazione è inserito il paese d’origine e la parola «sì» è contrassegnata con una crocetta. 2.   Il periodo di validità del titolo è di tre mesi. Il titolo d’importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.
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