Art. 3

In vigore dal 16 gen 2006
Chiunque effettui un'importazione o un'esportazione e ogni fornitore che effettui un trasferimento nell'ambito della Comunità, in base alla dispensa di cui agli , trasmette all'Agenzia di approvvigionamento un prospetto trimestrale delle operazioni effettuate, nel quale sono menzionati: a) la data della conclusione del contratto di fornitura; b) il nome delle parti contraenti; c) la località in cui vengono prodotte le materie; d) le caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti; e) i quantitativi, espressi in unità del sistema metrico; f) l'impiego di questi minerali, materie grezze e materie fissili speciali. I dati di cui al primo comma, lettera e), sono comunicati in chilogrammi di uranio o di torio contenuto, per i minerali e le materie grezze, e in grammi di uranio 233, di uranio 235 o di plutonio contenuto, per le materie fissili speciali. I numeri seguiti da decimali sono arrotondati all'unità inferiore o superiore a seconda che i decimali siano inferiori o superiori a 0,5. Quando il decimale è 0,5 il numero viene arrotondato all'unità superiore o inferiore, a seconda che la cifra precedente il decimale sia pari o dispari. I prospetti trimestrali sono trasmessi all'Agenzia entro un mese dalla fine di ogni trimestre nel quale siano state effettuate operazioni contemplate dal presente regolamento.
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