Art. 1
In vigore dal 16 gen 2006
Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato, per quanto riguarda i minerali e le materie grezze di uranio e di torio:
a)
il trasferimento e l'importazione nella Comunità di quantitativi non superiori a 1 t di uranio o di torio per ogni operazione, nei limiti di 5 t all'anno e per utilizzatore per ciascuna di queste materie;
b)
l'esportazione fuori della Comunità di quantitativi il cui contenuto di uranio o torio non siano superiori a 1 t, nei limiti di 5 t all'anno e per esportatore per ciascuna di queste materie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:66:oj#art-1