Art. 2

In vigore dal 16 gen 2006
Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato sull'approvvigionamento di materie fissili speciali, il trasferimento e l'importazione nella Comunità, nonché l'esportazione all'esterno della Comunità, di quantitativi, riferiti alla forma elementare, non superiori a 200 g di uranio 235, uranio 233 e plutonio per ciascuna operazione, entro il limite annuo di 1 000 g per ciascuna di tali materie e per utilizzatore, fatte salve, per quanto riguarda le materie importate ed esportate, le disposizioni degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con i paesi terzi.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/66 — Testo vigente | Portale Normativo