Art. 6
In vigore dal 9 gen 2006
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all’, paragrafo 1, gli organismi d’intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.
L’identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura nell’allegato II.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Storico versioni
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