Art. 2
In vigore dal 9 gen 2006
1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, le gare e le vendite di cui all’ sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.
2. In deroga all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, gli organismi d’intervento interessati redigono un bando di gara che pubblicano almeno otto giorni prima dell’inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.
Il bando indica in particolare le condizioni della gara.
Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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