Art. 1

In vigore dal 9 gen 2006
Gli organismi d’intervento belga, ceco, francese, irlandese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, svedese e ungherese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 1 009 124 tonnellate di zucchero da essi detenuto e ammesso all’intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno. Gli Stati membri detentori e i quantitativi previsti sono riportati nell’allegato I.
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