Art. 49
Osservatori scientifici
In vigore dal 22 dic 2005
Osservatori scientifici
Ogni nave da pesca che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all' ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.
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