Art. 50
Trasmissione dei dati
In vigore dal 22 dic 2005
Trasmissione dei dati
Ai fini dell'invio alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
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