Art. 42

Partecipazione alla pesca sperimentale

In vigore dal 22 dic 2005
Partecipazione alla pesca sperimentale 1.   Le navi da pesca battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 601/2004 possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 della FAO e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale e 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. 2.   Nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b) le attività di pesca sono consentite a una sola nave da pesca per volta. 3.   Per quanto riguarda le sottozone 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozone e divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (SSRU) all'interno di ciascuna di esse sono indicati nell'allegato XIV. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna. 4.   Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è proibita a profondità inferiori a 550 metri.
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