Art. 43

Sistemi di notifica

In vigore dal 22 dic 2005
Sistemi di notifica Le navi da pesca che partecipano alla pesca sperimentale di cui all' sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca: a) il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all' del regolamento (CE) n. 601/2004, con l'eccezione che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e lo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dopo il termine di ciascun periodo perché siano immediatamente trasmesse alla CCAMLR. Nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 le comunicazioni saranno effettuate dalle piccole unità di ricerca. b) il sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all' del regolamento (CE) n. 601/2004; c) la dichiarazione del numero e peso totale di esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.
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Sistemi di notifica (Art. 43 Regolamento (UE) 2006/51) — Testo vigente | Portale Normativo