Art. 9
Controllo alle frontiere esterne
In vigore dal 14 dic 2005
Controllo alle frontiere esterne
1. I controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui siano stati rilasciati visti a norma del presente regolamento si limitano, allorché tali membri attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, a controllare la conformità con le condizioni di cui all'.
2. Per tutta la durata dei Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali:
a)
i timbri d'ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del passaporto dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri, a norma del regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (10). Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;
b)
quando un membro della famiglia olimpica sia stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l'ingresso di cui all', paragrafo 1, lettera c), della convenzione di Schengen.
3. Il paragrafo 2 si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.
Storico versioni
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