Art. 10

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

In vigore dal 14 dic 2005
Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio Entro quattro mesi dalla chiusura dei Giochi paraolimpici invernali del 2006, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione sui vari aspetti dell'attuazione del presente regolamento. In base a tale relazione e alle informazioni eventualmente trasmesse da altri Stati membri entro lo stesso termine, la Commissione valuta il funzionamento della deroga per il rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica istituita dal presente regolamento e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
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