Art. 8
Revoca del visto
In vigore dal 14 dic 2005
Revoca del visto
Se l'elenco delle persone designate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006 è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano senza indugio il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 affinché sia revocato il tesserino di accreditamento delle persone radiate. Il Comitato organizzatore ne dà notifica ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando loro i numeri dei visti interessati.
I servizi competenti per il rilascio dei visti revocano il visto delle persone radiate, ne informano immediatamente le autorità competenti per il controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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