Art. 6
Rilascio dei titoli
In vigore dal 9 dic 2005
Rilascio dei titoli
1. Entro il 19 dicembre 2005 gli Stati membri comunicano separatamente alla Commissione il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande ricevibili di titoli, rispettivamente per gli operatori di cui al titolo II e per gli operatori di cui al titolo III.
2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 1 e in funzione del quantitativo fissato all’, la Commissione stabilisce, se del caso, un coefficiente di riduzione applicabile a ciascuna domanda di titolo per gli operatori di cui al titolo II e un coefficiente di riduzione applicabile a ciascuna domanda di titolo per gli operatori di cui al titolo III.
3. Le autorità competenti rilasciano immediatamente i titoli d’importazione, applicando eventualmente i coefficienti di riduzione di cui al paragrafo 2.
4. Qualora, in applicazione del paragrafo 3, il titolo sia rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione di cui all’, paragrafo 2, è immediatamente svincolata per il quantitativo non assegnato.
Storico versioni
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