Art. 8
Comunicazioni
In vigore dal 9 dic 2005
Comunicazioni
Entro il 31 gennaio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, indicando in modo distinto i quantitativi assegnati agli operatori di cui al titolo II e quelli assegnati agli operatori di cui al titolo III.
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