Art. 5

Presentazione delle domande

In vigore dal 9 dic 2005
Presentazione delle domande 1.   Le domande di titoli d’importazione sono presentate il 14 e 15 dicembre 2005 presso le competenti autorità dello Stato membro che ha stabilito il quantitativo di riferimento, per quanto riguarda l’operatore tradizionale, e dello Stato membro in cui l’operatore è registrato, per quanto riguarda l’operatore non tradizionale; a tali domande va acclusa, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, la prova della costituzione di una cauzione pari a 150 EUR per tonnellata. 2.   Non sono ricevibili le domande presentate in maniera non conforme al disposto degli .
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