Art. 3

Presentazione delle domande di titoli

In vigore dal 9 dic 2005
Presentazione delle domande di titoli Per i mesi di gennaio e febbraio 2006, ogni operatore tradizionale C e ogni operatore non tradizionale C, di cui rispettivamente all’, punto 3, e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione (4), può presentare una o più domande di titoli d’importazione fino a concorrenza massima, a seconda dei casi: — del quantitativo di riferimento stabilito e notificato per l’anno 2005, nell’ambito del contingente tariffario C, in applicazione dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 896/2001, per quanto riguarda l’operatore tradizionale C, — del quantitativo stabilito e notificato per l’anno 2005, nell’ambito del contingente tariffario C, in applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, per quanto riguarda l’operatore non tradizionale C. Le domande di titolo e i titoli recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 2015/2005 — Titolo II».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2015:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo