Art. 3
Presentazione delle domande di titoli
In vigore dal 9 dic 2005
Presentazione delle domande di titoli
Per i mesi di gennaio e febbraio 2006, ogni operatore tradizionale C e ogni operatore non tradizionale C, di cui rispettivamente all’, punto 3, e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione (4), può presentare una o più domande di titoli d’importazione fino a concorrenza massima, a seconda dei casi:
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del quantitativo di riferimento stabilito e notificato per l’anno 2005, nell’ambito del contingente tariffario C, in applicazione dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 896/2001, per quanto riguarda l’operatore tradizionale C,
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del quantitativo stabilito e notificato per l’anno 2005, nell’ambito del contingente tariffario C, in applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, per quanto riguarda l’operatore non tradizionale C.
Le domande di titolo e i titoli recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 2015/2005 — Titolo II».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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