Art. 3

In vigore dal 29 nov 2005
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica alle domande di aiuto relative agli anni che decorrono dal 1o gennaio 2005. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’ del presente regolamento ai pagamenti che rientrano nel regime di pagamento unico istituito dal titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e ai pagamenti relativi ai regimi di aiuto previsti nei capitoli da 1 a 7 del titolo IV del medesimo regolamento, da erogare per il 2005.
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