Art. 1

Cumulo di riduzioni

In vigore dal 29 nov 2005
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue: 1) L’articolo 71 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 71 Cumulo di riduzioni 1.   Qualora un’infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni conformemente al capitolo I e al capitolo II del titolo IV: a) le riduzioni o esclusioni ai sensi del capitolo I del titolo IV si applicano in relazione ai regimi di aiuto in questione; b) le riduzioni e le esclusioni ai sensi del capitolo II del titolo IV si applicano all’importo totale dei pagamenti da erogare nel quadro del regime di pagamento unico e a tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni o alle esclusioni di cui alla lettera a). Le riduzioni o le esclusioni di cui al primo comma si applicano secondo la procedura prevista all’articolo 71 bis, paragrafo 2. 2.   Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio (*1), le riduzioni ed esclusioni di cui al presente regolamento non ostano all’irrogazione di ulteriori sanzioni in forza di altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale. (*1)   GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.» " 2) È inserito il seguente articolo 71 bis: «Articolo 71 bis Applicazione delle riduzioni 1.   Gli Stati membri calcolano l’importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi. 2.   Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell’ordine seguente: a) alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capitolo I del titolo IV o, se del caso, quelle previste all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1973/2004; b) l’importo risultante dall’applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma degli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento; c) l’importo risultante dall’applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 bis, del presente regolamento; d) per i regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 che sono soggetti ad un massimale ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, dell’articolo 70, paragrafo 2, dell’articolo 71, paragrafo 2, e dell’articolo 143 ter, paragrafo 7, dello stesso regolamento, lo Stato membro addiziona gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c). Per ciascuno dei suddetti regimi di sostegno, viene calcolato un coefficiente dividendo l’importo del massimale corrispondente per la somma degli importi di cui al primo comma. Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1. Per calcolare il pagamento da corrispondere al singolo agricoltore nell’ambito di un regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l’importo risultante dall’applicazione delle lettere a), b) e c) per il coefficiente di cui al secondo comma; e) all’importo del pagamento risultante dall’applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e, se del caso, a norma del regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione (*2), nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003; f) l’importo risultante dall’applicazione della lettera e) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capitolo II del titolo IV del presente regolamento. (*2)   GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.» " 3) L’articolo 77 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 77 Base di calcolo della riduzione L’importo della riduzione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolato sulla base degli importi dei pagamenti diretti a cui gli agricoltori hanno diritto, secondo la procedura di cui all’articolo 71 bis del presente regolamento o, nel caso dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della specifica legislazione ad essi applicabile.» 4) All’articolo 79, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Al fine di determinare se sia stato raggiunto l’importo di 5 000 EUR di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003, si prende in considerazione l’importo complessivo dei pagamenti diretti che dovrebbero essere erogati prima dell’applicazione di eventuali riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell’articolo 10 del predetto regolamento o, nel caso dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della specifica legislazione ad essi applicabile.»
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