Art. 2

In vigore dal 29 nov 2005
In deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2005 gli Stati membri sono autorizzati ad erogare i pagamenti previsti dai regimi di sostegno di cui all’allegato I dello stesso regolamento in due rate, ove ciò sia giustificato da difficoltà amministrative dovute alla prima applicazione di detti regimi. La prima rata può essere versata unicamente nei limiti di un importo la cui ammissibilità sia già stata accertata mediante controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 796/2004 e qualora non vi sia rischio che l’importo complessivo dei pagamenti, ancora da determinare, sia inferiore all’ammontare della prima rata.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1954 — Testo vigente | Portale Normativo