Art. 8
In vigore dal 23 nov 2005
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’.
2. Tuttavia la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, può concedere aiuti rispettivamente per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti in questo solo Stato membro a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche.
Anteriormente al 1o gennaio 2006, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite in tempo utile dalla Finlandia, trasmette al Consiglio una relazione sui risultati degli aiuti autorizzati, corredata delle proposte necessarie.
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