Art. 10

In vigore dal 23 nov 2005
1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le sementi, di seguito denominato «comitato». 2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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