Art. 4
In vigore dal 23 nov 2005
1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all’ possono essere soggette alla presentazione di un titolo d’importazione. I prodotti per i quali sono richiesti titoli d’importazione sono determinati secondo la procedura prevista all’, paragrafo 2.
2. Il titolo d’importazione è rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.
3. Tale titolo è valido per un’importazione effettuata in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno a effettuare l’importazione durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1947:oj#art-4