Art. 4

In vigore dal 23 nov 2005
1.   Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all’ possono essere soggette alla presentazione di un titolo d’importazione. I prodotti per i quali sono richiesti titoli d’importazione sono determinati secondo la procedura prevista all’, paragrafo 2. 2.   Il titolo d’importazione è rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità. 3.   Tale titolo è valido per un’importazione effettuata in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno a effettuare l’importazione durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
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