Art. 6
Disposizioni transitorie
In vigore dal 18 nov 2005
Disposizioni transitorie
1. Gli non si applicano a materiali e oggetti di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c), che siano stati posti in contatto con prodotti alimentari prima del 1o marzo 2003.
2. Gli non si applicano a materiali e oggetti che soddisfano la direttiva 2002/16/CE, che siano stati posti in contatto con prodotti alimentari prima del 1o gennaio 2005.
3. L’ non si applica a materiali e oggetti di cui all’, paragrafo 2, lettere a) b) e c), che siano stati posti in contatto con prodotti alimentari prima del 1o gennaio 2007.
4. Materiali e oggetti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere commercializzati a condizione che sugli stessi figuri la data di riempimento. Quest’ultima può essere sostituita da un’altra indicazione purché tale indicazione permetta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento va fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano fatti salvi i requisiti della direttiva 2000/13/CE.
Storico versioni
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