Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 18 nov 2005
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, fabbricati o contenenti una o più delle seguenti sostanze: a) 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere, di seguito denominato «BADGE» (n. CAS 001675-54-3) e alcuni suoi derivati; b) bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)etere, di seguito denominato «BFDGE» (n. CAS 039817-09-9); c) altri glicidil-eteri del novolac, di seguito denominati «NOGE». 2.   Ai fini del presente regolamento, per «materiali e oggetti» si intendono: a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di plastica; b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie; e c) adesivi. 3.   Questo regolamento non si applica a contenitori o serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10 000 litri né alle tubature ad essi collegate ricoperte da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti».
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