Art. 2

BADGE

In vigore dal 18 nov 2005
BADGE I materiali e gli oggetti non devono rilasciare le sostanze di cui all’allegato I in quantità superiore ai limiti stabiliti in tale allegato.
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BADGE (Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1895) — Testo vigente | Portale Normativo