Art. 2
BADGE
In vigore dal 18 nov 2005
BADGE
I materiali e gli oggetti non devono rilasciare le sostanze di cui all’allegato I in quantità superiore ai limiti stabiliti in tale allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1895:oj#art-2