Art. 7

In vigore dal 28 set 2005
1.   La cauzione di cui all’, lettera a), è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali: a) l’offerta non è stata accolta; b) il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la garanzia di cui all’, lettera b). 2.   La garanzia di cui all’, lettera b), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di segala utilizzati entro il 30 agosto 2006 per la produzione di bioetanolo nella Comunità, a condizione che il bioetanolo sia vincolato al regime del deposito fiscale previsto dalla direttiva 92/12/CEE. Tale vincolo comprende l’utilizzo finale del bioetanolo come biocarburante nella Comunità.
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