Art. 2

In vigore dal 28 set 2005
La vendita di cui all’ è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia: a) in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; b) in deroga all’articolo 10, secondo comma, dello stesso regolamento, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1573 — Testo vigente | Portale Normativo