Art. 8
In vigore dal 28 set 2005
1. La prova dell’adempimento degli obblighi di cui all’, lettera b), è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 e dalla direttiva 92/12/CEE.
2. Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell’esemplare di controllo T5 deve fare riferimento all’impegno di cui all’, lettere b) e c), e recare una o più delle diciture figuranti nell’allegato II.
3. In deroga all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la prova dell’utilizzazione conforme della segala si considera addotta se la segala è immagazzinata in uno stabilimento di trasformazione di bioetanolo e il produttore del biocarburante dimostra, sulla scorta di documenti giustificativi, di aver trasformato in biocarburante il bioetanolo ottenuto dalla segala acquistata a norma del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1573:oj#art-8