Art. 57
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
In vigore dal 20 set 2005
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Il sostegno di cui all', lettera b), punto iii), è concesso per:
a)
la stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale: iniziative di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale;
b)
la realizzazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, ad esempio le caratteristiche culturali dei villaggi e il paesaggio rurale.
Storico versioni
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