Art. 57 · Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Art. 57

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

In vigore dal 20 set 2005
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Il sostegno di cui all', lettera b), punto iii), è concesso per: a) la stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale: iniziative di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale; b) la realizzazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, ad esempio le caratteristiche culturali dei villaggi e il paesaggio rurale.
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