Art. 56
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
In vigore dal 20 set 2005
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
Il sostegno di cui all', lettera b), punto i), è concesso per l'avviamento di servizi essenziali, comprese le attività culturali o ricreative, concernenti uno o più villaggi e per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala.
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