Art. 56

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

In vigore dal 20 set 2005
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Il sostegno di cui all', lettera b), punto i), è concesso per l'avviamento di servizi essenziali, comprese le attività culturali o ricreative, concernenti uno o più villaggi e per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1698:oj#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (Art. 56 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo