Art. 25

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 ago 2005
Disposizioni transitorie 1.   Per l’anno 2005, oltre al termine stabilito all’, paragrafo 1, secondo comma, è fissato un secondo termine per la presentazione dei programmi al 31 ottobre 2005. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, primo comma, per l’anno 2005, per i programmi presentati entro il 31 ottobre il termine di comunicazione alla Commissione dell’elenco provvisorio dei programmi scade il 15 dicembre 2005. 3.   In deroga all’, paragrafo 3, per l’anno 2005 la decisione della Commissione di cui a tale paragrafo è adottata entro il 28 febbraio 2006.
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